1 LDIP) e la seconda che in procedure di stato la competenza dell'autorità estera è data – appunto – ove si tratti “di attinenti dello Stato nel quale è stata emanata la decisione” (art. 2 n. 5); che nella fattispecie, avendo entrambi gli istanti la cittadinanza italiana (e nessuno dei due possedendo simultaneamente quella svizzera), l'autorità giudiziaria italiana era senz'altro abilitata a statuire;