cit., n. 2 ad art. 65 LDIP), seppure l'Italia non riconosca notoriamente alcuna sentenza estera di adozione (tant'è che nel caso in esame il Tribunale per i minorenni ha statuito esso medesimo nel merito, riconoscendo la sentenza colombiana solo come atto di affidamento preadottivo); che in ogni modo, per quanto riguarda la competenza dell'autorità estera, ai fini dell'attuale giudizio il diritto interno e la convenzione con l'Italia si equivalgono, il primo disponendo che le sentenze straniere di adozione sono riconosciute in Svizzera se sono pronunciate – tra l'altro – nello Stato di origine dei coniugi adottanti (art. 78 cpv. 1 LDIP)