2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC); che le sentenze straniere in materia di adozione sono riconosciute in Svizzera, a norma dell'art. 78 LDIP, se sono pronunciate nello Stato di domicilio o di origine dell'adottante o dei coniugi adottanti (cpv. 1), riservata l'ipotesi di adozioni straniere con effetti “essenzialmente divergenti dal rapporto di filiazione nel senso del diritto svizzero” (cpv. 2); che quest'ultima riserva è senza oggetto nella fattispecie, l'adozione di minorenni avendo in Italia effetto plenario, come in Svizzera (art. 27 commi 1 e 3 della legge già citata; Siehr in: IPRG Kommentar, Zurigo 1993, nota 21 ad art. 78;