che l'udienza è andata deserta, di modo che nulla osta all'emanazione della sentenza; e considerando in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge sul diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC); che la relativa istanza è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg.