{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-07-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2001-14_2001-07-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59169&nX40_KEY=4932146&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "572ca841c49050f40c92662b3e0600c2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2001.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.07.2001 10.2001.14"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.07.2001 10.2001.14"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.07.2001 10.2001.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:54:08", "Checksum": "acd32f6eaa31d5333f8ad28642771c5f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.07.2001 10.2001.14\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nche nella fattispecie, avendo entrambi gli istanti la cittadinanza italiana (e nessuno dei due possedendo simultaneamente quella svizzera), l'autorità giudiziaria italiana era senz'altro abilitata a statuire;\nche, ciò premesso, rimangono da verificare gli altri requisiti della delibazione, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza (art. 1 n. 3 della convenzione), il rispetto dell'ordine pubblico nazionale (art. 1 n. 2 della convenzione), la regolare citazione delle parti (art. 1 n. 4 della convenzione) e l'assenza di un'eventuale litispendenza previa (art. 8 della convenzione), requisiti che si identificano per l'essenziale con quelli posti dagli art. 29 lett. b, 27 cpv. 1, 27 cpv. 2 lett. c e lett. a LDIP;\nche in concreto la sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di Milano è passata in giudicato, come risulta dalla stampiglia a tergo dell'esemplare prodotto a questa Camera su richiesta del giudice delegato (“divenuto definitivo il 10/5/2001”);\nche il periodo di affidamento preadottivo limitato in Italia a un anno (art. 25 comma 1 della nota legge n. 184) – per rapporto ai due anni previsti dall'art. 264 CC – non lede l'ordine pubblico interno, la riduzione del periodo di affidamento a un anno essendo allo studio anche in Svizzera;\nche nemmeno il cambiamento di cognome dell'adottato viola l'ordine pubblico, risultando anzi conforme all'art. 267 cpv. 1 CC (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ª edizione, n. 12.08 e 16.10 con richiami), mentre un'audizione del bambino non poteva prospettarsi già per questioni di età;\nche, entrambi i coniugi essendosi rivolti essi medesimi all'autorità italiana, non può nemmeno farsi questione di mancata citazione o rappresentanza di una parte in giudizio;\nche tutt'al più si sarebbe potuta divisare in concreto una litispendenza previa, gli istanti essendosi rivolti sin dal 1999 all'Ufficio ticinese del tutore ufficiale per essere autorizzati ad accogliere un minorenne in vista di adozione (art. 269c cpv. 2 CC, art. 3 del regolamento cantonale concernente il collocamento dei minorenni in vista di adozione: RL 4.1.2.2.2);\nche tuttavia, secondo l'art. 8 della convenzione italo-svizzera, una simile eccezione avrebbe potuto essere esaminata solo “a richiesta di una delle parti”;\nche in concreto né l'Ufficio del tutore ufficiale né la Commissione tutoria regionale n. 8 hanno ritenuto di dover presenziare o di farsi rappresentare al contraddittorio davanti a questa Camera;\nche nelle condizioni descritte non si intravedono motivi di ordine pubblico né risultano sussistere litispendenze o vizi di procedura suscettibili di ostare alla delibazione;\nche gli oneri processuali del giudizio odierno vanno a carico degli istanti in solido (art. 10 cpv. 1 LTG), non essendovi un convenuto “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;\nche per gli stessi motivi non è possibile attribuire ripetibili;\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza del 13 marzo 2001 con cui il Tribunale per i minorenni di Milano ha pronunciato l'adozione di __________ (già __________) da parte degli istanti è riconosciuta e dichiarata esecutiva.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti solidalmente a carico degli istanti in ragione di metà ciascuno. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione:\n– __________;\n– Ufficio del tutore ufficiale, Bellinzona;\n– Commissione tutoria regionale n. 8, Pregassona.\nPer la Prima Camera civile del Tribunale d'appello\nLa presidente Il segretario"}