{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-07-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2001-14_2001-07-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59169&nX40_KEY=4932146&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "572ca841c49050f40c92662b3e0600c2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2001.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.07.2001 10.2001.14"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.07.2001 10.2001.14"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.07.2001 10.2001.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:54:08", "Checksum": "acd32f6eaa31d5333f8ad28642771c5f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.07.2001 10.2001.14\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n31 luglio 2001/rgc |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nChietti Soldati, vicecancelliera |\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 12 aprile 2001 presentata da\n|\n|\n__________\n|\nriguardante la sentenza del 13 marzo 2001 con cui il Tribunale per i minorenni di Milano ha pronunciato l'adozione di __________, di cittadinanza colombiana, da parte degli istanti;\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che con sentenza del 3 febbraio 2000 l'ottavo Tribunale di famiglia della Città di Medellin (Juzgado octavo de familia de la Ciudad de Medellín), nel dipartimento colombiano di Antioquia, ha pronunciato l'adozione di __________ da parte dei coniugi italiani __________ e __________, domiciliati a __________, imponendo al bambino il nome di __________;\nche con decisione del 21 febbraio 2000 il Tribunale per i minorenni di Milano ha riconosciuto la sentenza colombiana alla stregua di un affidamento preadottivo secondo il diritto italiano (art. 35 n. 4 con riferimento agli art. 22 segg. della legge 4 maggio 1983, n. 184);\nche, decorso un anno dall'affidamento e accertato per il tramite dei servizi sociali l'inserimento del bambino nella famiglia affidataria (art. 25 della legge citata), con sentenza del 13 marzo 2001 il Tribunale per i minorenni di Milano ha pronunciato esso medesimo l'adozione, disponendo che il bambino assumesse il solo cognome del padre adottivo;\nche il 12 aprile 2001 __________ e __________ hanno presentato un'istanza di delibazione alla Camera civile di appello perché la sentenza italiana sia riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera;\nche con ordinanza del 7 maggio 2001 il giudice delegato di questa Camera ha invitato gli istanti a documentare l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza;\nche gli istanti hanno ottemperato alla richiesta il 5 giugno 2001;\nche nelle condizioni descritte il giudice delegato ha convocato gli istanti, l'Ufficio del tutore ufficiale e la Commissione tutoria regionale n. 8 al contraddittorio di martedì 17 luglio 2001 davanti a questa Camera, con l'avvertenza che, ove nessuno fosse comparso, il giudizio sarebbe intervenuto sulla base degli atti;\nche l'udienza è andata deserta, di modo che nulla osta all'emanazione della sentenza;\ne considerando\nin diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge sul diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);\nche la relativa istanza è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC);\nche le sentenze straniere in materia di adozione sono riconosciute in Svizzera, a norma dell'art. 78 LDIP, se sono pronunciate nello Stato di domicilio o di origine dell'adottante o dei coniugi adottanti (cpv. 1), riservata l'ipotesi di adozioni straniere con effetti “essenzialmente divergenti dal rapporto di filiazione nel senso del diritto svizzero” (cpv. 2);\nche quest'ultima riserva è senza oggetto nella fattispecie, l'adozione di minorenni avendo in Italia effetto plenario, come in Svizzera (art. 27 commi 1 e 3 della legge già citata; Siehr in: IPRG Kommentar, Zurigo 1993, nota 21 ad art. 78; cfr. anche DTF 120 II 89 in alto);\nche accanto all'art. 78 LDIP si applicano i trattati multilaterali o bilaterali ratificati dalla Svizzera, in particolare – per quanto riguarda il caso in esame – la convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933 (RS 0.276.194.541), mentre non entrano in linea di conto né la convenzione dell'Aia sulla competenza delle autorità, la legge applicabile e il riconoscimento delle decisioni straniere in materia di adozione, del 15 novembre 1965 (RS 0.211.221.315), non firmata dall'Italia, né la convenzione dell'Aia per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, del 29 maggio 1993, non ancora ratificata dalla Svizzera;\nche, dandosi concorso di norme tra l'art. 78 LDIP e un trattato internazionale, di massima il trattato internazionale è prioritario (art. 1 cpv. 2 LDIP), a meno che il diritto interno risulti più favorevole al riconoscimento della sentenza estera e il trattato non impedisca di far capo a criteri più favorevoli (cfr. Siehr in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 2 ad art. 65);\nche la convenzione con l'Italia non impedisce l'applicazione di norme interne più favorevoli al riconoscimento di sentenze civili emanate nell'altro Stato (v. Siehr, op. cit., n. 2 ad art. 65 LDIP), seppure l'Italia non riconosca notoriamente alcuna sentenza estera di adozione (tant'è che nel caso in esame il Tribunale per i minorenni ha statuito esso medesimo nel merito, riconoscendo la sentenza colombiana solo come atto di affidamento preadottivo);\nche in ogni modo, per quanto riguarda la competenza dell'autorità estera, ai fini dell'attuale giudizio il diritto interno e la convenzione con l'Italia si equivalgono, il primo disponendo che le sentenze straniere di adozione sono riconosciute in Svizzera se sono pronunciate – tra l'altro – nello Stato di origine dei coniugi adottanti (art. 78 cpv. 1 LDIP) e la seconda che in procedure di stato la competenza dell'autorità estera è data – appunto – ove si tratti “di attinenti dello Stato nel quale è stata emanata la decisione” (art. 2 n. 5);"}