{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-06-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2001-13_2001-06-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59170&nX40_KEY=4932442&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3db7cc0346b24567d11777ff3dfc85d9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2001.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.06.2001 10.2001.13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.06.2001 10.2001.13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.06.2001 10.2001.13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:56:27", "Checksum": "7b02e9f45c3ce616100679cd28e9d557", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.06.2001 10.2001.13\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n.: |\n26 giugno 2001/rgc |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo, presidente, |\n|\nsegretario: |\nAmbrosini, vicecancelliere |\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 27 aprile 2001 presentata da\n|\n|\n__________\n|\nrelativa alla sentenza emessa il 6 settembre 2000 dal presidente del Tribunale distrettuale di __________ (Bezirksgericht __________, Präsidium) nella procedura di annullamento di una cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 200'000.– gravante in I rango la particella n. __________ RF di __________;\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che con sentenza del 6 settembre 2000 il presidente del Tribunale distrettuale di __________ ha accolto un'istanza presentata il\n10 giugno 1999 da __________, annullando una cartella ipotecaria al portatore di fr. 200'000.– costituita il 23 maggio 1979 in I grado sulla particella n. __________ RF di __________;\nche __________ chiede ora al Tribunale di appello, con istanza del 27 aprile 2001, la delibazione della predetta sentenza nel Cantone Ticino;\nche l'istante ha rinunciato a comparire all'udienza per il contraddittorio indetta da questa Camera;\nche all'udienza non è comparso nemmeno lo sconosciuto detentore del titolo, citato per via edittale;\nche nelle circostanze descritte nulla osta all'emanazione della sentenza sulla base degli atti;\ne considerando\nin diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);\nche in concreto il dispositivo n. 1 della sentenza ha acquisito forza di giudicato, come risulta dall'attestazione apposta il 5 marzo 2001 dalla cancelleria del Tribunale cantonale di San Gallo in calce all'esemplare del giudizio prodotto davanti a questa Camera;\nche dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);\nche l'istante si è regolarmente costituita in giudizio davanti al Tribunale distrettuale di __________, mentre lo sconosciuto detentore del titolo non è comparso, nonostante la pubblicazione della diffida a produrre il titolo apparsa nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (art. 870 cpv. 2 e 3 CC, 983 segg. CO);\nche sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;\nche gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, non essendovi alcun soccombente nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza emanata il 6 settembre 2000 dal presidente del Tribunale distrettuale di __________ (Bezirksgericht __________, Präsidium) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nc) pubblicazioni (2x) fr. 415.–\nfr. 665.–\nsono posti a carico dell'istante.\n3. Intimazione:\n– __________;\n– sconosciuto detentore della cartella ipotecaria, per via edittale.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nLa presidente Il segretario"}