{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-05-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2001-12_2001-05-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59173&nX40_KEY=4711449&nTrefferzeile=81&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e9008d1b8307220f32e27c34c4fdd0a6"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["10.2001.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.05.2001 10.2001.12"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.05.2001 10.2001.12"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.05.2001 10.2001.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 22:34:22", "Checksum": "00dbdaa39eec33bc7faca8ebf29febcc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.05.2001 10.2001.12\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 23 marzo 2001 presentata da\nriguardante la sentenza di divorzio pronunciata fra le parti il 14 febbraio 2001 dal Tribunale distrettuale di Winterthur (Bezirksgericht Winterthur);\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev’essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che con sentenza del 14 febbraio 2001 il Tribunale distrettuale di Winterthur ha sciolto il matrimonio tra __________ e __________, omologando una convenzione sugli effetti del divorzio in cui la moglie accetta di trasferire al marito, in liquidazione del regime dei beni, la sua quota di un mezzo sulla proprietà per piani n. __________, pari a 123/1000 della particella n. __________ RFD di __________ (dispositivo VI, punto 1.2);\nche il 23 marzo 2001 le parti hanno postulato la delibazione della predetta sentenza nel Cantone Ticino;\nche la richiesta congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del presente giudizio;\ne considerando\nin diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);\nche in concreto il dispositivo VI della sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il 19 marzo 2001, come risulta dall'attestazione in calce alla sentenza presentata a questa Camera;\nche dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);\nche entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio davanti al Tribunale distrettuale di Winterthur, tanto da chiedere congiuntamente ora la delibazione dei noti dispositivi nel Cantone Ticino;\nche sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;\nche gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico degli istanti (art. 9 cpv. 4 LTG), come gli stessi propongono;\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo VI (punto 1.2) della sentenza emanata fra le parti il 14 febbraio 2001 dal Tribunale distrettuale di Winterthur (Bezirksgericht Winterthur) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti a carico degli istanti in solido.\n3. Intimazione all'avv. __________.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nLa presidente Il segretario"}