in diritto: che a norma dell'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate in un altro Cantone devono ottenere esecuzione nel Cantone Ticino, previo giudizio di delibazione della Camera civile di appello, se sono passate in giudicato (lett. a), se sono state pronunciate da un'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state legalmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c); che per “sentenze civili” a norma dell'art. 510 CPC non devono intendersi solo decisioni finali, ma anche provvedimenti cautelari (Knapp in: Commentaire de la Constitution fédérale, nota 31 ad art. 61;