{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-05-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2001-11_2001-05-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59174&nX40_KEY=4711449&nTrefferzeile=71&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "16288f3ae3d92f462191c3ff02df4057"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["10.2001.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.05.2001 10.2001.11"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.05.2001 10.2001.11"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.05.2001 10.2001.11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 22:34:37", "Checksum": "b2f6439788090074ba86f8fee251c7d8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.05.2001 10.2001.11\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 23 aprile 2001 presentata da\nriguardante il decreto del 27 marzo 2001 (rettificato il 6 aprile 2001) con cui l'Obergericht del Canton Nidvaldo ha revocato una restrizione della facoltà di disporre, decretata dal presidente II del Tribunale cantonale a carico delle particelle n. __________ e __________ RFD di __________, su richiesta della\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che nell'ambito di una causa di divorzio tra __________ e __________ il presidente II del Tribunale cantonale di Nidvaldo ha decretato in via provvisionale il 15 dicembre 1995 una restrizione della facoltà di disporre inaudita parte sulle particelle n. __________ e __________ RFD di __________, intestate al marito;\nche tale decreto è stato confermato, dopo contraddittorio, il 19 agosto, 6 settembre e 14 ottobre 1996;\nche con decreto del 27 marzo 2001 (rettificato il 6 aprile 2001) l'Obergericht del Canton Nidvaldo (Zivilabteilung, kleine Kammer) ha revocato la misura provvisionale, il __________ essendo deceduto il __________ 1998, e ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a cancellare le restrizioni ordinate (dispositivo n. 2);\nche il 23 aprile 2001 __________, il __________, __________, __________, __________ e __________, figli del defunto, hanno postulato la delibazione del predetto decreto nel Cantone Ticino, allegando una dichiarazione del giorno stesso in cui la vedova dott. __________ dichiarava di aderire alla richiesta;\nche il giudice delegato di questa Camera ha invitato gli istanti, con ordinanza del 27 aprile 2001, a indicare il loro domicilio esatto e a documentare la loro qualità di litisconsorti necessari formanti la comunione ereditaria fu __________, già in __________;\nche il 30 aprile 2001 gli istanti hanno ottemperato alla richiesta, precisando il loro domicilio e accludendo copia del certificato ereditario fu __________ emesso il 16 novembre 2000 dal Pretore del Distretto di __________, sezione _, e passato in giudicato;\nche nelle circostanze descritte, data l'unanimità degli eredi, nulla osta all'emanazione del giudizio;\ne considerando\nin diritto: che a norma dell'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate in un altro Cantone devono ottenere esecuzione nel Cantone Ticino, previo giudizio di delibazione della Camera civile di appello, se sono passate in giudicato (lett. a), se sono state pronunciate da un'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state legalmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);\nche per “sentenze civili” a norma dell'art. 510 CPC non devono intendersi solo decisioni finali, ma anche provvedimenti cautelari (Knapp in: Commentaire de la Constitution fédérale, nota 31 ad art. 61; v. anche Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 6ª edi-zione, pag. 428 n. 15 con richiami; cfr. anche l'art. 83 cpv. 1 PC), comprese le misure provvisionali emanate in pendenza di separazione o divorzio (Rep. 1981 pag. 385 in alto);\nche ciò è confermato indirettamente anche dall'art. 1 cpv. 2 del Concordato intercantonale sull'esecuzione delle sentenze in materia civile (RS 276), quantunque non sottoscritto dal Cantone Ticino;\nche il decreto emesso il 27 marzo 2001 (e rettificato il 6 aprile successivo) dall'Obergericht di Nidvaldo è passato in giudicato – nell'accezione relativa del termine, trattandosi di decisioni cautelari (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 4 nota 28 con richiami di dottrina) – il\n5 aprile 2001, rispettivamente il 9 aprile successivo, come risulta dalle attestazioni in calce agli esemplari del decreto e della rettifica prodotti davanti a questa Camera (art. 510 lett. a CPC);\nche dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);\nche la questione di sapere se le parti siano state sentite dal giudice confederato (art. 510 lett. c CPC) è senza interesse, tutte loro postulando unanimemente la delibazione del decreto davanti a questa Camera;\nche, ciò posto, sono date le condizioni cumulative prescritte dall'art. 510 CPC;\nche i costi dell'attuale giudizio vanno solidalmente a carico degli istanti (art. 9 cpv. 4 LTG), ritenuto che tali non sono soltanto __________, ma anche la vedova __________, la comunione ereditaria fu __________ formando un litisconsorzio necessario;\nche, non essendovi parti resistenti, non si pone il problema di attribuire ripetibili;\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 del decreto cautelare emesso il 27 marzo 2001 (e rettificato il 6 aprile successivo) dall'Obergericht del Canton Nidvaldo (Zivilabteilung, kleine Kammer) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti a carico di __________ in solido.\n3. Intimazione:\n– avv. __________;\n– avv. dott. __________.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nLa presidente Il segretario"}