4a), l'attrice risultando per altro domiciliata – quanto meno al momento del divorzio – nella giurisdizione del tribunale; che le parti sono state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando appunto la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio da loro presentata al Tribunale per l'approvazione; che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 CPC; che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il quale ha dichiarato di assumere i costi relativi (clausola d/bb della convenzione), tanto più che la convenuta ha aderito alla delibazione e non può quindi considerarsi soccombente nel senso dell'art. 148 cpv.