{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-03-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2000-6_2000-03-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59219&nX40_KEY=4711473&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4d89ec4dc33f29ae1151d2036ed37920"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["10.2000.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.03.2000 10.2000.6"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.03.2000 10.2000.6"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.03.2000 10.2000.6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 22:47:49", "Checksum": "edba774986e3c87416470f5e62147bff", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.03.2000 10.2000.6\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 21 febbraio 2000 presentata da\nriguardante la sentenza emanata il 21 gennaio 1999 dalla giudice unica del Tribunale distrettuale di __________ (Bezirksgericht __________, Einzelrichterin in Ehesachen) nella causa di divorzio che ha opposto l'istante a\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che con sentenza del 21 gennaio 1999 la giudice unica nelle cause matrimoniali del Tribunale distrettuale di __________ ha pronunciato il divorzio fra __________ e __________, omologando la convenzione sottoscritta dai coniugi in cui la moglie accetta di cedere al marito le particelle n. __________, __________ e __________ RFD di __________, intestate alle parti, il marito impegnandosi da parte sua ad assumere sia gli oneri ipotecari gravanti i fondi sia i costi del trapasso (punto 2 lett. d/bb);\nche il 21 febbraio 2000 __________ ha chiesto la delibazione di tale sentenza nel Cantone Ticino;\nche le parti hanno rinunciato a comparire davanti alla Camera per il contraddittorio, sicché nulla osta all'emanazione del presente giudizio;\ne considerando\nin diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);\nche il dispositivo n. 2 lett. d/bb con cui la giudice unica ha omologato la convenzione sugli effetti accessori del divorzio in merito al citato trapasso immobiliare è il solo suscettibile di esecuzione nel Ticino;\nche gli altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;\nche la sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato il giorno stesso della sua emanazione, come risulta dall'attestato in calce all'esemplare della sentenza prodotta ai fini della delibazione;\nche nulla induce a dubitare circa la competenza dell'autorità adita, verificata d'ufficio dal tribunale stesso (art. 144 vCC; DTF 111 II 403 consid. 4a), l'attrice risultando per altro domiciliata – quanto meno al momento del divorzio – nella giurisdizione del tribunale;\nche le parti sono state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando appunto la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio da loro presentata al Tribunale per l'approvazione;\nche sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 CPC;\nche gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il quale ha dichiarato di assumere i costi relativi (clausola d/bb della convenzione), tanto più che la convenuta ha aderito alla delibazione e non può quindi considerarsi soccombente nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;\nche per gli stessi motivi non si giustifica attribuire ripetibili;\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 lett. d/bb della sentenza emanata fra le parti il 21 gennaio 1999 dalla giudice unica nelle cause matrimoniali del Tribunale distrettuale di __________ (Bezirksgericht __________, Einzelrichterin in Ehesachen) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione a:\n– avv. __________;\n– __________.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nLa presidente Il segretario"}