| | | | | | | | Incarto n. | | In nome | | || | | ||||| | | ||||| | composta dei giudici: | Epiney-Colombo, presidente, | | segretario: | Ambrosini, vicecancelliere | sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 21 febbraio 2000 presentata da | | __________ (patrocinato dall'avv. __________) | riguardante la sentenza emanata il 21 gennaio 1999 dalla giudice unica del Tribunale distrettuale di __________ (Bezirksgericht __________, Einzelrichterin in Ehesachen) nella causa di divorzio che ha opposto l'istante a | | __________; | | | | esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione; 2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che con sentenza del 21 gennaio 1999 la giudice unica nelle cause matrimoniali del Tribunale distrettuale di __________ ha pronunciato il divorzio fra __________ e __________, omologando la convenzione sottoscritta dai coniugi in cui la moglie accetta di cedere al marito le particelle n. __________, __________ e __________ RFD di __________, intestate alle parti, il marito impegnandosi da parte sua ad assumere sia gli oneri ipotecari gravanti i fondi sia i costi del trapasso (punto 2 lett. d/bb); che il 21 febbraio 2000 __________ ha chiesto la delibazione di tale sentenza nel Cantone Ticino; che le parti hanno rinunciato a comparire davanti alla Camera per il contraddittorio, sicché nulla osta all'emanazione del presente giudizio; e considerando in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c); che il dispositivo n. 2 lett. d/bb con cui la giudice unica ha omologato la convenzione sugli effetti accessori del divorzio in merito al citato trapasso immobiliare è il solo suscettibile di esecuzione nel Ticino; che gli altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone; che la sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato il giorno stesso della sua emanazione, come risulta dall'attestato in calce all'esemplare della sentenza prodotta ai fini della delibazione; che nulla induce a dubitare circa la competenza dell'autorità adita, verificata d'ufficio dal tribunale stesso (art. 144 vCC; DTF 111 II 403 consid. 4a), l'attrice risultando per altro domiciliata – quanto meno al momento del divorzio – nella giurisdizione del tribunale; che le parti sono state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando appunto la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio da loro presentata al Tribunale per l'approvazione; che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 CPC; che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il quale ha dichiarato di assumere i costi relativi (clausola d/bb della convenzione), tanto più che la convenuta ha aderito alla delibazione e non può quindi considerarsi soccombente nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC; che per gli stessi motivi non si giustifica attribuire ripetibili; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 lett. d/bb della sentenza emanata fra le parti il 21 gennaio 1999 dalla giudice unica nelle cause matrimoniali del Tribunale distrettuale di __________ (Bezirksgericht __________, Einzelrichterin in Ehesachen) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: – avv. __________; – __________. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario