che una causa divenuta senza interesse giuridico va stralciata dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC); che nelle condizioni descritte va revocato quanto disposto dalla presidente di questa Camera il 27 dicembre 2000 per la durata del procedimento di delibazione; che, data la particolarità del caso, si giustifica di soprassedere al prelievo di tasse e spese, mentre non è il caso di assegnare ripetibili alla convenuta, la quale non si è nemmeno costituita validamente in giudizio; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza è dichiarata priva di interesse e la causa è stralciata dai ruoli. 2.