che in definitiva la sentenza del Tribunale civile di Pescara adempie i requisiti per il riconoscimento previsti dalla Convenzione dell'Aia e può essere delibata; che i costi dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, la convenuta avendo rinunciato a opporsi alla delibazione e non potendosi quindi reputare soccombente a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC; che non si giustifica di assegnare ripetibili, nessuna delle parti potendosi ritenere vincente; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: