che la convenuta era pertanto a conoscenza della causa di divorzio avviata nei suoi confronti e poteva dunque difendersi; che di conseguenza tale notifica non appare in contrasto con l'ordine pubblico; che inoltre, comunque sia, la convenuta ha per finire aderito alla domanda di delibazione presentata dall'istante; che non risultano altri motivi di ordine pubblico per cui il riconoscimento della sentenza dovrebbe essere negato (art. 6 e 10 della Convenzione medesima); che per il resto la sentenza in oggetto รจ passata in giudicato, come risulta dall'attestazione del 9 marzo 1999 rilasciata dalla cancelleria del tribunale;