2); che inoltre una sentenza estera può essere riconosciuta, nonostante la mancata prova della citazione alla prima udienza, se il convenuto ha avuto conoscenza in altro modo della procedura contro di lui iniziata e poteva efficacemente partecipare a ulteriori contraddittori (DTF 122 III 442 consid. 4); che in concreto la convenuta ha ricevuto il 13 aprile 1996 per raccomandata il ricorso del marito per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio presentato il 4 marzo 1996 al Tribunale civile di Pescara con relativa citazione all'udienza del 2 luglio 1996 (v. avviso di ricevimento postale);