che, nondimeno, il Tribunale federale non ravvisa una violazione dell'ordine pubblico se tale scopo è raggiunto per mezzo di un modo di trasmissione non previsto, come quello della raccomandata al destinatario (DTF 94 I 245 consid. 5, 103 Ib 75 consid. 6, 105 Ib 46-47 consid. 2); che inoltre una sentenza estera può essere riconosciuta, nonostante la mancata prova della citazione alla prima udienza, se il convenuto ha avuto conoscenza in altro modo della procedura contro di lui iniziata e poteva efficacemente partecipare a ulteriori contraddittori (DTF 122 III 442 consid.