che pertanto la trasmissione di atti giudiziari può avvenire in via diretta, ma fra le autorità designate dagli Stati e non per mezzo di semplice raccomandata al destinatario, modalità per altro cui la Svizzera si è sempre opposta (dichiarazione agli art. 8 e 10 in calce alla Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965); che lo scopo di una notifica regolare è quella di assicurarsi che il convenuto sia informato della procedura promossa nei suoi confronti, in modo da potersi adeguatamente difendere (Othenin-Girard, La réserve d'ordre pubblic en droit international privé, Zurigo 1999, pag. 102; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2a edizione, n. 8 ad art. 27);