2, 25 segg. e 65 LDIP); che secondo l'art. 2 n. 3 della citata Convenzione i divorzi stranieri sono riconosciuti in qualsiasi altro Stato contraente se al momento della domanda nello Stato del divorzio tutt'e due i coniugi erano cittadini di questo Stato; che tale condizione è adempiuta nel caso in esame, entrambi i coniugi essendo cittadini italiani; che la sentenza in rassegna è contumaciale, la convenuta non essendosi costituita né fatta rappresentare davanti al Tribunale civile di Pescara; che dalla documentazione prodotta risulta che il presidente del Tribunale ha citato due volte la convenuta a __________, tramite raccomandata postale;