{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-02-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2000-40_2001-02-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59183&nX40_KEY=4933319&nTrefferzeile=16&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b12513d6ddb08ea52669b4ef26d830f8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2000.40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 01.02.2001 10.2000.40"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 01.02.2001 10.2000.40"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 01.02.2001 10.2000.40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:47:35", "Checksum": "fd3df98e68e00802eb7931eb5aadafa2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 01.02.2001 10.2000.40\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nche per il resto la sentenza in oggetto è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione del 9 marzo 1999 rilasciata dalla cancelleria del tribunale;\nche in definitiva la sentenza del Tribunale civile di Pescara adempie i requisiti per il riconoscimento previsti dalla Convenzione dell'Aia e può essere delibata;\nche i costi dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, la convenuta avendo rinunciato a opporsi alla delibazione e non potendosi quindi reputare soccombente a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;\nche non si giustifica di assegnare ripetibili, nessuna delle parti potendosi ritenere vincente;\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza del 22 gennaio 1998 con cui il Tribunale civile di Pescara ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il __________ 1964 da __________ e __________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione a:\n– __________;\n– avv. __________.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nLa presidente Il segretario"}