{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-02-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2000-40_2001-02-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59183&nX40_KEY=4933319&nTrefferzeile=16&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b12513d6ddb08ea52669b4ef26d830f8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2000.40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 01.02.2001 10.2000.40"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 01.02.2001 10.2000.40"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 01.02.2001 10.2000.40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:47:35", "Checksum": "fd3df98e68e00802eb7931eb5aadafa2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 01.02.2001 10.2000.40\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n1° febbraio 2001/rgc |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo, presidente, |\n|\nsegretario: |\nAmbrosini, vicecancelliere |\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 6 dicembre 2000 presentata da\n|\n|\n__________\n|\nrelativa alla sentenza del 22 gennaio 1998 con cui il Tribunale civile di Pescara ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra l'istante e\n|\n|\n__________ (patrocinata dall'avv. __________); |\n|\n|\n|\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che con sentenza del 22 gennaio 1998 il Tribunale civile di Pescara ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra i cittadini italiani __________ e __________;\nche il 6 dicembre 2000 __________ ha chiesto alla Camera civile di appello la delibazione di tale sentenza;\nche __________, oppostasi in un primo tempo alla delibazione, ha dichiarato il 18 gennaio 2001 di aderire all'istanza;\ne considerando\nin diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);\nche l'esecutività in Svizzera di sentenze italiane in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è retta dalla Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni conchiusa all'Aia il 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3), entrata in vigore per la Svizzera il 17 luglio 1976 e per l'Italia il\n19 febbraio 1986 (legge del 10 giugno 1985, n. 301);\nche non è più applicabile in tale ambito, per contro, la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541) conchiusa a Roma il 3 gennaio 1933, sia perché l'art. 18 della Convenzione dell'Aia riserva solo i trattati che contengono disposizioni – specifiche – sul riconoscimento di divorzi e separazioni (FF 1975 II 1349 in fondo), sia perché la stessa Convenzione italo-svizzera “non deroga alle disposizioni degli accordi che regolano la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze per quanto riguarda le materie speciali” (art. 13);\nche sussidiariamente, nella misura in cui non lede la Convenzione dell'Aia o risulta più favorevole di quest'ultima al riconoscimento delle decisioni estere, fa stato in Svizzera la legge federale sul diritto internazionale privato (art. 17 della Convenzione in relazione con gli art. 1 cpv. 2, 25 segg. e 65 LDIP);\nche secondo l'art. 2 n. 3 della citata Convenzione i divorzi stranieri sono riconosciuti in qualsiasi altro Stato contraente se al momento della domanda nello Stato del divorzio tutt'e due i coniugi erano cittadini di questo Stato;\nche tale condizione è adempiuta nel caso in esame, entrambi i coniugi essendo cittadini italiani;\nche la sentenza in rassegna è contumaciale, la convenuta non essendosi costituita né fatta rappresentare davanti al Tribunale civile di Pescara;\nche dalla documentazione prodotta risulta che il presidente del Tribunale ha citato due volte la convenuta a __________, tramite raccomandata postale;\nche la notificazione di atti giudiziari tra la Svizzera e l'Italia è retta dalla Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile e commerciale, conclusa all'Aia il 15 novembre 1965 (RS 0.274.131), e dallo scambio di lettere del 2 giugno 1988 tra la Svizzera e l'Italia concernente la trasmissione di atti giudiziali ed extragiudiziari e di commissioni rogatorie in materia civile e commerciale (RS 0.274.184.542);\nche pertanto la trasmissione di atti giudiziari può avvenire in via diretta, ma fra le autorità designate dagli Stati e non per mezzo di semplice raccomandata al destinatario, modalità per altro cui la Svizzera si è sempre opposta (dichiarazione agli art. 8 e 10 in calce alla Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965);\nche lo scopo di una notifica regolare è quella di assicurarsi che il convenuto sia informato della procedura promossa nei suoi confronti, in modo da potersi adeguatamente difendere (Othenin-Girard, La réserve d'ordre pubblic en droit international privé, Zurigo 1999, pag. 102; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2a edizione, n. 8 ad art. 27);\nche, nondimeno, il Tribunale federale non ravvisa una violazione dell'ordine pubblico se tale scopo è raggiunto per mezzo di un modo di trasmissione non previsto, come quello della raccomandata al destinatario (DTF 94 I 245 consid. 5, 103 Ib 75 consid. 6, 105 Ib 46-47 consid. 2);\nche inoltre una sentenza estera può essere riconosciuta, nonostante la mancata prova della citazione alla prima udienza, se il convenuto ha avuto conoscenza in altro modo della procedura contro di lui iniziata e poteva efficacemente partecipare a ulteriori contraddittori (DTF 122 III 442 consid. 4);\nche in concreto la convenuta ha ricevuto il 13 aprile 1996 per raccomandata il ricorso del marito per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio presentato il 4 marzo 1996 al Tribunale civile di Pescara con relativa citazione all'udienza del 2 luglio 1996 (v. avviso di ricevimento postale);\nche la convenuta era pertanto a conoscenza della causa di divorzio avviata nei suoi confronti e poteva dunque difendersi;\nche di conseguenza tale notifica non appare in contrasto con l'ordine pubblico;\nche inoltre, comunque sia, la convenuta ha per finire aderito alla domanda di delibazione presentata dall'istante;\nche non risultano altri motivi di ordine pubblico per cui il riconoscimento della sentenza dovrebbe essere negato (art. 6 e 10 della Convenzione medesima);"}