cpv. 1 CPC; che per gli stessi motivi non si giustifica attribuire ripetibili; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 lett. f della sentenza emanata tra le parti il 16 dicembre 1999 dal presidente del Tribunale distrettuale di __________ (Bezirksgericht __________) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: – avv. __________; – __________. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario