a e 65 cpv. 2 LDIP, il coniuge convenuto avendo accettato incondizionatamente la competenza del Tribunale di Santa Fe e chiedendo egli stesso la delibazione della sentenza in Svizzera; che entrambe le parti erano comparse davanti al giudice distrettuale; che la convenuta non si oppone, in questa sede, alla delibazione della sentenza di divorzio; che al riconoscimento della sentenza in oggetto non osta l'ordine pubblico svizzero (art. 27 cpv. 1 LDIP), tale riserva mirando a impedire che attraverso il riconoscimento esplichino effetti nello Stato richiesto norme estere che contrastino con la legislazione di quest'ultimo (DTF 98 Ia 533 consid.