che nella fattispecie occorre pertanto applicare sia gli art. 25 segg. LDIP relativi ai presupposti generali del riconoscimento e dell'esecuzione di decisioni straniere in genere (in particolare sulla competenza dello Stato che le ha pronunciate, sulla definitività della decisione e sull'assenza dei motivi di rifiuto), sia l'art. 65 LDIP che, in materia di divorzio o di separazione, concreta le premesse generali (Schnyder, Das neue IPR-Gesetz, 2a edizione, 1990, pag. 36-37); che nella fattispecie la competenza del tribunale estero (art. 25 LDIP) è data in base ai combinati disposti degli art. 26 lett. a e 65 cpv.