1 CPC; che in concreto, nondimeno, l'istante è stata indotta a chiedere la delibazione dall'autorità ticinese, in particolare dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (lettera del 23 ottobre 2000, agli atti); che ci si può chiedere dunque se le spese non vadano addebitate al Cantone Ticino, tanto più che l'aiuto dell'ente pubblico per l'esecuzione di pretese di mantenimento dev'essere gratuito (art. 290 CC); che ciò si giustificherebbe a maggior ragione ove si consideri la sostanziale inutilità della delibazione odierna;