che in definitiva la decisione in esame adempie i requisiti per il riconoscimento previsti dalla Convenzione dell'Aia e può essere delibata; che i costi dell'attuale procedura andrebbero a carico dell'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione e non potendosi quindi ritenere “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;