che per l'art. art. 4 cpv. 1 e 21 della Convenzione, le decisioni o le transazioni straniere sono riconosciute in qualsiasi altro Stato contraente se sono state rese da un'autorità competente giusta gli art. 7 o 8 (n. 1) e se non possono più essere oggetto di ricorso ordinario nello Stato di origine (n. 2); che l'autorità dello Stato d'origine è considerata competente, in particolare, se il debitore o il creditore di alimenti avevano la loro dimora abituale nello Stato d'origine al momento in cui è stata introdotta la domanda (art. 7 n. 1 della Convenzione); che in concreto il convenuto risiedeva, come tuttora, a __________;