che tale specifica materia non è più disciplinata dalla Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541) conchiusa a Roma il 3 gennaio 1933; che su tale accordo la Convenzione dell'Aia prevale per la specialità della materia (art. 13 della Convenzione italo-svizzera; v. Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, vol.