che nella fattispecie la richiesta è intesa all'ottenimento di anticipi da parte del Cantone Ticino, non all'incasso di prestazioni scadute, motivo per cui l'istanza di delibazione in sé è proponibile; che l'esecutività in Svizzera di decisioni italiane in materia di prestazioni di mantenimento di figli è retta dalla Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari conchiusa all'Aia il 2 ottobre 1973 (RS 0.211.213.02), entrata in vigore per la Svizzera il 1° agosto 1976 e per l'Italia il 1° gennaio 1982;