che la Camera civile di appello รจ competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC); che secondo l'art. 512 CPC il riconoscimento di sentenze relative a pagamenti in denaro avviene per opera del giudice normalmente competente nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione secondo la LEF, eccettuate le decisioni di prestazioni di denaro che soggiacciono alla Convenzione di Lugano;