che l'udienza del 26 giugno 2001 indetta da questa Camera per il contraddittorio è andata deserta; che nelle circostanze descritte nulla osta all'emanazione della sentenza sulla base degli atti; e considerando in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv.