{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-07-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2000-32_2001-07-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59188&nX40_KEY=4932301&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "76c36934183301b4cb5f34abe358335f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2000.32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.07.2001 10.2000.32"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.07.2001 10.2000.32"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.07.2001 10.2000.32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:55:29", "Checksum": "a80aeb1d47c18f6bcc0792032cefe0f4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.07.2001 10.2000.32\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nche, in effetti, per ricuperare da __________ gli anticipi erogati in favore della figlia __________, l'autorità cantonale dovrà procedere in via esecutiva, sicché il riconoscimento del verbale di conciliazione emesso dal Tribunale civile di Sondrio dovrà ancora avvenire secondo le forme previste dalla Convenzione di Lugano nell'ambito del rigetto definitivo dell'opposizione, sempre che il debitore possa essere escusso in Svizzera (art. 512 CPC);\nche la procedura di delibazione secondo l'art. 511 CPC non è destinata, per il resto, a riconoscere sentenze estere per uso interno dell'amministrazione;\nche nondimeno, data la particolarità della fattispecie, questa volta si rinuncia al prelievo di tasse o spese, ma l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento è avvertito che, reiterandosi istante di delibazioni superflue, gli oneri processuali saranno posti a carico del Cantone;\nche l'attuale giudizio va quindi comunicato anche a tale Ufficio;\npronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il verbale di conciliazione emesso il 23 giugno 1999 dal Tribunale Civile di Sondrio è riconosciuto e dichiarato esecutivo.\n2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione a:\n– __________;\n– __________.\nComunicazione all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona (oneri processuali).\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nLa presidente Il segretario"}