{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-07-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2000-32_2001-07-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59188&nX40_KEY=4932301&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "76c36934183301b4cb5f34abe358335f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2000.32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.07.2001 10.2000.32"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.07.2001 10.2000.32"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.07.2001 10.2000.32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:55:29", "Checksum": "a80aeb1d47c18f6bcc0792032cefe0f4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.07.2001 10.2000.32\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n16 luglio 2001/rgc |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo, presidente, |\n|\nsegretario: |\nAmbrosini, vicecancelliere |\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 26 gennaio 2000 presentata da\n|\n|\n__________\n|\nrelativa al verbale di conciliazione emesso il 23 giugno 1999 dal Tribunale civile di Sondrio nella causa di mantenimento che ha opposto l'istante a\n|\n|\n__________ |\n|\n|\n|\nriguardo alla figlia __________;\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che dalla relazione tra __________ e __________ è nata la figlia __________;\nche il 9 febbraio 1999 __________ ha promosso davanti al Tribunale civile di Sondrio una causa contro __________ intesa al mantenimento della figlia;\nche all'udienza del 14 giugno 1999 le parti hanno trovato un accordo;\nche il 23 giugno 1999 il presidente del Tribunale civile di Sondrio ha pertanto stralciato la causa dai ruoli;\nche il 26 ottobre 2000 __________ ha chiesto alla Camera civile di appello la delibazione del verbale di conciliazione, in modo da chiedere allo Stato del Cantone Ticino l'anticipo degli alimenti;\nche l'udienza del 26 giugno 2001 indetta da questa Camera per il contraddittorio è andata deserta;\nche nelle circostanze descritte nulla osta all'emanazione della sentenza sulla base degli atti;\ne considerando\nin diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);\nche secondo l'art. 512 CPC il riconoscimento di sentenze relative a pagamenti in denaro avviene per opera del giudice normalmente competente nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione secondo la LEF, eccettuate le decisioni di prestazioni di denaro che soggiacciono alla Convenzione di Lugano;\nche nella fattispecie la richiesta è intesa all'ottenimento di anticipi da parte del Cantone Ticino, non all'incasso di prestazioni scadute, motivo per cui l'istanza di delibazione in sé è proponibile;\nche l'esecutività in Svizzera di decisioni italiane in materia di prestazioni di mantenimento di figli è retta dalla Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari conchiusa all'Aia il 2 ottobre 1973 (RS 0.211.213.02), entrata in vigore per la Svizzera il 1° agosto 1976 e per l'Italia il 1° gennaio 1982;\nche tale specifica materia non è più disciplinata dalla Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541) conchiusa a Roma il 3 gennaio 1933;\nche su tale accordo la Convenzione dell'Aia prevale per la specialità della materia (art. 13 della Convenzione italo-svizzera; v. Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, vol. 2, Berna 1983, pag. 243 n. 85, ove è menzionata ancora la Convenzione dell'Aia del 15 aprile 1958 [RS 0.211.221.432], sostituita – per gli Stati che l'hanno sottoscritta – da quella del 1973: Walder, Internationales Zivilprozessrecht, Zurigo 1989, pag. 55 nota 28a), salvo che il vecchio trattato del 1933 risulti più favorevole (art. 23 della Convenzione dell'Aia);\nche, secondo l'art. 2, la citata Convenzione si applica alle decisioni e alle transazioni indipendentemente dalla loro denominazione;\nche per l'art. art. 4 cpv. 1 e 21 della Convenzione, le decisioni o le transazioni straniere sono riconosciute in qualsiasi altro Stato contraente se sono state rese da un'autorità competente giusta gli art. 7 o 8 (n. 1) e se non possono più essere oggetto di ricorso ordinario nello Stato di origine (n. 2);\nche l'autorità dello Stato d'origine è considerata competente, in particolare, se il debitore o il creditore di alimenti avevano la loro dimora abituale nello Stato d'origine al momento in cui è stata introdotta la domanda (art. 7 n. 1 della Convenzione);\nche in concreto il convenuto risiedeva, come tuttora, a __________;\nche la decisione in rassegna è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione del 20 febbraio 2001 apposta dal dirigente del Tribunale in calce all'esemplare prodotto a questa Camera per la delibazione;\nche non risultano motivi di ordine pubblico per cui il riconoscimento della sentenza dovrebbe essere negato (art. 5 n. 1 della Convenzione medesima);\nche entrambe le parti risultano essersi costituite davanti al Tribunale di Sondrio e sono state regolarmente rappresentate, tanto più che la causa è stata stralciata dai ruoli in seguito all'accordo da loro raggiunto;\nche in definitiva la decisione in esame adempie i requisiti per il riconoscimento previsti dalla Convenzione dell'Aia e può essere delibata;\nche i costi dell'attuale procedura andrebbero a carico dell'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione e non potendosi quindi ritenere “soccombente” a norma dell'art. 148\ncpv. 1 CPC;\nche in concreto, nondimeno, l'istante è stata indotta a chiedere la delibazione dall'autorità ticinese, in particolare dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (lettera del 23 ottobre 2000, agli atti);\nche ci si può chiedere dunque se le spese non vadano addebitate al Cantone Ticino, tanto più che l'aiuto dell'ente pubblico per l'esecuzione di pretese di mantenimento dev'essere gratuito (art. 290 CC);\nche ciò si giustificherebbe a maggior ragione ove si consideri la sostanziale inutilità della delibazione odierna;"}