che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante (come tutte le spese correlate al trapasso di proprietà immobiliare: clausola n. 3.3.4 della convenzione sugli effetti del divorzio), la convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendo in ogni modo essere considerata soccombente nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC; che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: