che gli altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone; che la sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato il giorno stesso della sua emanazione, come risulta dall'attestato apposto dal tribunale confederato in calce all'estratto della sentenza esibito in originale per la delibazione; che nulla induce a dubitare circa la competenza dell'autorità adita (art. 135 cpv. 1 CC), verificata d'ufficio dal tribunale stesso (Leuenberger in: