che il secondo requisito posto dalla convenzione italo-svizzera consiste nella compatibilità della decisione da delibare con l’ordine pubblico dello Stato in cui essa è invocata: la decisione in particolare non deve “essere in contraddizione con una decisione già emanata nella medesima contestazione da un tribunale di detto Stato” (art. 1 n. 2); che non vi è ragione per intravedere nelle sentenze in esame una qualsivoglia contrarietà con l’ordine pubblico svizzero, la procedura italiana di interdizione non scostandosi essenzialmente da quella vigente nel Cantone Ticino (art. 46 LAC, art. 66 segg. del regolamento sulle tutele e curatele del 18 gennaio 1951; cfr.