che in conformità all’art. 2 della convenzione stessa, la competenza dei tribunali dello Stato nel quale la decisione è stata pronunciata sussiste ove sia prevista da una convenzione internazionale oppure – segnatamente – ove “si tratti di questioni di stato, di capacità civile o di diritto di famiglia di attinenti dello Stato nel quale è stata emanata la decisione” (art. 2 n. 5);