che il primo requisito posto da tale convenzione è quello per cui la sentenza da delibare deve essere emessa da un tribunale competente giusta l’art. 2 della convenzione medesima o, in mancanza di norme convenzionali, giusta le norme di competenza giudiziaria internazionale ammesse dal diritto dello Stato nel quale la decisione è invocata (art. 1 n. 1 della convenzione);