1 e 2 LDIP); che i trattati internazionali stipulati dalla Svizzera prevalgono nondimeno su tale norma di collegamento sancita dal diritto interno (art. 1 cpv. 2 LDIP); che tra la Svizzera e l’Italia vige, per quanto riguarda la delibazione di sentenze civili e commerciali, la convenzione del 3 gennaio 1933 circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541), applicabile a tutte le materie che – come le tutele e le curatele – non formano oggetto di una regolamentazione particolare in altri trattati internazionali (art. 13 della convenzione citata);