che il riconoscimento di decisioni o provvedimenti stranieri relativi a tutele e altre misure protettive è regolato dalla Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni (RS 0.211.231.01), cui si fa capo per analogia nel caso di maggiorenni (art. 85 cpv. 1 e 2 LDIP); che i trattati internazionali stipulati dalla Svizzera prevalgono nondimeno su tale norma di collegamento sancita dal diritto interno (art. 1 cpv.