che la tutrice ha instato il 20 settembre 2000 per la delibazione della sentenza di interdizione nel Cantone Ticino, rinunciando a comparire davanti alla Camera; che il 27 ottobre 2000 __________ ha comunicato di non avere osservazioni da presentare e ha rinunciato a comparire all'udienza di contraddittorio; e considerando in diritto: che il riconoscimento di decisioni o provvedimenti stranieri relativi a tutele e altre misure protettive è regolato dalla Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni (RS 0.211.231.01), cui si fa capo per analogia nel caso di maggiorenni (art. 85 cpv.