che nulla osta, quindi, all'emanazione del giudizio; e considerando in diritto: che la Camera civile di appello รจ competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili pronunciate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);