{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-10-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2000-25_2000-10-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59197&nX40_KEY=4933325&nTrefferzeile=43&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "00ffec6faf65cc185ff6ae42beee70fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2000.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.10.2000 10.2000.25"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.10.2000 10.2000.25"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.10.2000 10.2000.25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:44:13", "Checksum": "40de134664d435ee4b21614aafbda5ad", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.10.2000 10.2000.25\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n.: |\n23 ottobre 2000/rgc |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo, presidente, |\n|\nsegretario: |\nAmbrosini, vicecancelliere |\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 25 agosto 2000 presentata da\n|\n|\n__________ (patrocinata dall'avv. __________)\n|\nrelativa alla sentenza del 23 giugno 1994 con cui il Tribunale civile di __________ ha pronunciato la separazione personale tra lei e il marito\n|\n|\n__________; |\n|\n|\n|\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che con sentenza del 23 giugno 1994 il Tribunale civile di __________ ha pronunciato la separazione personale tra i cittadini italiani __________ e __________;\nche il 25 agosto 2000 __________ ha chiesto la delibazione di tale sentenza nel Cantone Ticino;\nche le parti hanno rinunciato al contraddittorio orale davanti a questa Camera con dichiarazione del 7 settembre, rispettivamente del 6 ottobre 2000;\nche nulla osta, quindi, all'emanazione del giudizio;\ne considerando\nin diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili pronunciate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);\nche l'esecutività in Svizzera di sentenze emanate in Italia sulla separazione dei coniugi (art. 158 del Codice civile italiano, art. 711 quarto comma e 737 del Codice di procedura civile italiano) è retta dalla Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni conchiusa all'Aia il 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3), entrata in vigore per la Svizzera il 17 luglio 1976 e per l'Italia il 19 febbraio 1986 (legge del 10 giugno 1985, n. 301);\nche non è più applicabile in tale ambito, per contro, la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541) conchiusa a Roma il 3 gennaio 1933, sia perché l'art. 18 della Convenzione dell'Aia riserva solo i trattati che contengono disposizioni – specifiche – sul riconoscimento di divorzi e separazioni (FF 1975 II 1349 in fondo), sia perché la stessa Convenzione italo-svizzera “non deroga alle disposizioni degli accordi che regolano la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze per quanto riguarda le materie speciali” (art. 13);\nche sussidiariamente, nella misura in cui non lede la Convenzione dell'Aia o risulta più favorevole di quest'ultima al riconoscimento delle decisioni estere, fa stato in Svizzera la legge federale sul diritto internazionale privato (art. 17 della Convenzione in relazione agli art. 1 cpv. 2, 25 segg. e 65 LDIP);\nche secondo l'art. 2 n. 1 della Convenzione dell'Aia le separazioni straniere sono riconosciute in qualsiasi altro Stato contraente se al momento della domanda di separazione il convenuto vi aveva la propria dimora abituale;\nche tale condizione è adempiuta nel caso in esame, il convenuto risiedendo allora ad __________ (nella provincia di __________);\nche non risultano motivi di competenza, di mancata convocazione in giudizio o di ordine pubblico per cui il riconoscimento dovrebbe essere negato (art. 6, 8 e 10 della Convenzione);\nche per il resto la sentenza emessa dal Tribunale di __________ è definitiva, come risulta dalla dichiarazione di passaggio in giudicato del 3 dicembre 1994 rilasciata dalla cancelleria del Tribunale medesimo;\nche in definitiva la sentenza 23 giugno 1994 del Tribunale di __________ adempie tutti i requisiti per il riconoscimento previsti dalla Convenzione dell'Aia e può essere quindi delibata;\nche i costi dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione e non potendosi quindi considerare soccombente giusta l'art. 148 cpv. 1 CPC;\nche non si giustifica di assegnare ripetibili, nessuna delle parti potendosi ritenere vincente;\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza del 23 giugno 1994 con cui il Tribunale di __________ ha pronunciato la separazione personale tra __________ e __________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione a:\n– avv. __________;\n– __________.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nLa presidente Il segretario"}