| | | | | | | | Incarto n.: | 23 ottobre 2000/rgc | In nome | | || | | ||||| | | ||||| | composta dei giudici: | Epiney-Colombo, presidente, | | segretario: | Ambrosini, vicecancelliere | sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 25 agosto 2000 presentata da | | __________ (patrocinata dall'avv. __________) | relativa alla sentenza del 23 giugno 1994 con cui il Tribunale civile di __________ ha pronunciato la separazione personale tra lei e il marito | | __________; | | | | esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione; 2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che con sentenza del 23 giugno 1994 il Tribunale civile di __________ ha pronunciato la separazione personale tra i cittadini italiani __________ e __________; che il 25 agosto 2000 __________ ha chiesto la delibazione di tale sentenza nel Cantone Ticino; che le parti hanno rinunciato al contraddittorio orale davanti a questa Camera con dichiarazione del 7 settembre, rispettivamente del 6 ottobre 2000; che nulla osta, quindi, all'emanazione del giudizio; e considerando in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili pronunciate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC); che l'esecutività in Svizzera di sentenze emanate in Italia sulla separazione dei coniugi (art. 158 del Codice civile italiano, art. 711 quarto comma e 737 del Codice di procedura civile italiano) è retta dalla Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni conchiusa all'Aia il 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3), entrata in vigore per la Svizzera il 17 luglio 1976 e per l'Italia il 19 febbraio 1986 (legge del 10 giugno 1985, n. 301); che non è più applicabile in tale ambito, per contro, la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541) conchiusa a Roma il 3 gennaio 1933, sia perché l'art. 18 della Convenzione dell'Aia riserva solo i trattati che contengono disposizioni – specifiche – sul riconoscimento di divorzi e separazioni (FF 1975 II 1349 in fondo), sia perché la stessa Convenzione italo-svizzera “non deroga alle disposizioni degli accordi che regolano la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze per quanto riguarda le materie speciali” (art. 13); che sussidiariamente, nella misura in cui non lede la Convenzione dell'Aia o risulta più favorevole di quest'ultima al riconoscimento delle decisioni estere, fa stato in Svizzera la legge federale sul diritto internazionale privato (art. 17 della Convenzione in relazione agli art. 1 cpv. 2, 25 segg. e 65 LDIP); che secondo l'art. 2 n. 1 della Convenzione dell'Aia le separazioni straniere sono riconosciute in qualsiasi altro Stato contraente se al momento della domanda di separazione il convenuto vi aveva la propria dimora abituale; che tale condizione è adempiuta nel caso in esame, il convenuto risiedendo allora ad __________ (nella provincia di __________); che non risultano motivi di competenza, di mancata convocazione in giudizio o di ordine pubblico per cui il riconoscimento dovrebbe essere negato (art. 6, 8 e 10 della Convenzione); che per il resto la sentenza emessa dal Tribunale di __________ è definitiva, come risulta dalla dichiarazione di passaggio in giudicato del 3 dicembre 1994 rilasciata dalla cancelleria del Tribunale medesimo; che in definitiva la sentenza 23 giugno 1994 del Tribunale di __________ adempie tutti i requisiti per il riconoscimento previsti dalla Convenzione dell'Aia e può essere quindi delibata; che i costi dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione e non potendosi quindi considerare soccombente giusta l'art. 148 cpv. 1 CPC; che non si giustifica di assegnare ripetibili, nessuna delle parti potendosi ritenere vincente; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza del 23 giugno 1994 con cui il Tribunale di __________ ha pronunciato la separazione personale tra __________ e __________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: – avv. __________; – __________. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario