L’istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza emanata fra le parti il 20 giugno 2000 dal presidente del Tribunale distrettuale di __________ (Bezirksgerichtspresidiums __________) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione all'avv. __________. Comunicazione al Tribunale distrettuale di __________. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario