che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 CPC; che i costi dell’attuale procedura vanno a carico degli istanti in ragione di metà ciascuno, nessuno dei due potendosi considerare soccombente a norma dell’art. 148 cpv. 1 CPC; che non si giustifica di assegnare ripetibili, nessuna delle parti potendosi ritenere vincente; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza emanata fra le parti il 20 giugno 2000 dal presidente del Tribunale distrettuale di __________ (Bezirksgerichtspresidiums __________) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.