che l'istante ha dichiarato il 4 agosto 2000 di rinunciare alla comparsa all'udienza del 10 agosto 2000, indetta da questa Camera per il contraddittorio, mentre la convenuta non ha nemmeno ritirato la citazione (onde l'avvenuta notifica il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale: Rep. 1977 pag. 125, 1982 pag. 421 consid. 1, 1987 pag. 245 consid. 2); che nulla osta, ciò premesso, all'emanazione della sentenza, come si preannunciava nella citazione al contraddittorio; e considerando in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett.