{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-08-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2000-22_2000-08-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59206&nX40_KEY=4933329&nTrefferzeile=21&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6f95a7ab2d090ee2225b00d293929520"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2000.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.08.2000 10.2000.22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.08.2000 10.2000.22"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.08.2000 10.2000.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:42:10", "Checksum": "807f276b03997c6b270ec498d3b23bd1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.08.2000 10.2000.22\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo, presidente, |\n|\nsegretario: |\nAmbrosini, vicecancelliere |\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 19 luglio 2000 presentata da\n|\n|\n__________ (patrocinato dall'avv. __________)\n|\nriguardante la sentenza emanata il 15 dicembre 1999 dal Giudice unico nei procedimenti ordinari del Distretto di __________ (Einzelrichter im ordentlichen Verfahren des Bezirkes __________) nella causa di divorzio che ha opposto l'istante a\n|\n|\n__________; |\n|\n|\n|\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che con sentenza del 15 dicembre 1999 il Giudice unico nei procedimenti ordinari del Distretto di __________ ha sciolto il matrimonio fra __________ e __________, omologando la clausola n. 9 della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio in cui la convenuta dichiarava di cedere all'attore per la somma di fr. 390 000.–, in liquidazione del regime matrimoniale, la sua quota di comproprietà sulla particella n. __________ RFD di __________ (176 m²), con 1/40 di comproprietà coattiva sulle particelle n. __________ e __________, l'attore impegnandosi ad assumere il relativo aggravio ipotecario (dispositivi n. 6.1 e 6.3);\nche __________ chiede a questa Camera, con istanza del 19 luglio 2000, la delibazione dei predetti dispositivi nel Cantone Ticino;\nche l'istante ha dichiarato il 4 agosto 2000 di rinunciare alla comparsa all'udienza del 10 agosto 2000, indetta da questa Camera per il contraddittorio, mentre la convenuta non ha nemmeno ritirato la citazione (onde l'avvenuta notifica il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale: Rep. 1977 pag. 125, 1982 pag. 421 consid. 1, 1987 pag. 245 consid. 2);\nche nulla osta, ciò premesso, all'emanazione della sentenza, come si preannunciava nella citazione al contraddittorio;\ne considerando\nin diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);\nche i dispositivi n. 6.1 e 6.3 con cui il Giudice unico nei procedimenti ordinari del Distretto di __________ ha omologato la clausola\nn. 9 della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio hanno acquisito forza di giudicato il giorno stesso della loro emanazione, come risulta dall'attestato apposto dal Tribunale distrettuale di __________ in calce all'estratto della sentenza esibito in originale per la delibazione;\nche nulla induce a dubitare circa la competenza dell'autorità adita, verificata d'ufficio dal tribunale stesso (art. 144 CC; DTF 111 II 403 consid. 4a), l'attore risultando per altro domiciliato – quanto meno al momento del divorzio – nel Comune di __________;\nche le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando appunto la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio da loro presentata al tribunale per l'approvazione;\nche sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 CPC;\nche gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, la convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendosi quindi considerare soccombente nel senso dell'art. 148\ncpv. 1 CPC;\nche per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;\nche l'istante potrà eventualmente rivalersi della spesa sull'ex moglie, nella misura in cui risultasse che impegnandosi a onorare la metà degli emolumenti legati al trapasso di proprietà nel registro fondiario (clausola n. 9 in fine della convenzione sugli effetti accessori del divorzio) questa intendesse assumere altresì la metà dei costi legati all'odierno giudizio di delibazione;\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che i dispositivi n. 6.1 e 6.3 della sentenza emanata fra le parti il 15 dicembre 1999 dal Giudice unico nei procedimenti ordinari del Distretto di __________ (Einzelrichter im ordentlichen Verfahren des Bezirkes __________) sono riconosciuti e dichiarati esecutivi nel Cantone Ticino.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione:\n– avv. __________;\n– __________.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nLa presidente Il segretario"}