{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-05-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2000-16_2000-05-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59210&nX40_KEY=4711469&nTrefferzeile=38&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "87e166ad2506a0cd846fd939b8a9ba0e"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["10.2000.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.05.2000 10.2000.16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.05.2000 10.2000.16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.05.2000 10.2000.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:26:19", "Checksum": "77cba2881dfe59639d9620e4a3732f8f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.05.2000 10.2000.16\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 20 aprile 2000 presentata da\nrelativa alla sentenza emanata il 1° luglio 1999 dalla giudice unica del Tribunale distrettuale di Zurigo, 7a sezione (Bezirksgericht Zürich, 7. Abteilung) nella causa di divorzio che ha opposto l'istante a\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che con sentenza del 1° luglio 1999 la giudice unica del Tribunale distrettuale di Zurigo, 7a sezione, ha pronunciato il divorzio tra __________ ed __________, omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie in cui i coniugi concordavano di assegnare la particella n. __________ RFD di __________ in proprietà esclusiva della moglie, con assunzione da parte di quest'ultima del relativo carico ipotecario (punto 4.2);\nche il 20 aprile 2000 __________ ha chiesto la delibazione di tale sentenza nel Cantone Ticino;\nche le parti hanno rinunciato a comparire davanti alla Camera per il contraddittorio, di modo che nulla osta all'emanazione della sentenza;\ne considerando\nin diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);\nche i dispositivi n. 2 e 4 con cui il Tribunale distrettuale di Zurigo, 7a sezione, ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio in merito al citato trapasso immobiliare e ha invitato l'ufficiale dei registri a iscrivere il fondo in proprietà esclusiva dell'istante sono i soli suscettibili di esecuzione nel Ticino;\nche gli altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;\nche la sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato il giorno stesso della sua emanazione, come risulta dall'attestato in calce all'esemplare prodotto ai fini della delibazione;\nche nulla induce a dubitare circa la competenza dell'autorità adita, verificata d'ufficio dal Tribunale stesso (art. 144 vCC; DTF 111 II 403 consid. 4a), l'attrice risultando per altro domiciliata – quanto meno al momento del divorzio – nel Comune di __________;\nche le parti sono state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando appunto la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio da loro presentata al Tribunale per l'approvazione;\nche sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 CPC;\nche gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante (la quale ha dichiarato di assumere i costi relativi: punto 4.2 della convenzione), tanto più che il convenuto ha aderito alla delibazione e non può quindi considerarsi soccombente nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;\nche per gli stessi motivi non si giustifica attribuire ripetibili;\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che i dispositivi n. 2 e 4 della sentenza emanata tra le parti il 1° luglio 1999 dalla giudice unica del Tribunale distrettuale di Zurigo, 7a sezione (Bezirksgericht Zürich, 7. Abteilung) sono riconosciuti e dichiarati esecutivi nel Cantone Ticino.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione:\n– avv. dott. __________;\n– __________.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nLa presidente Il segretario"}